FAQ

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.

ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.

Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica indica, invece, qualcosa di più preciso.

La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.

La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.

La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).

Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.

La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.

Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.

La differenza è definita dal Codice Civile:

  • la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
  • il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.

Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.

La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.

Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).

Tel.0827 89202 - Fax.0827 81036
PEC: protocollo.bisaccia@asmepec.it

La sede del comune di Bisaccia si trova in Corso Romuleo, 86/a, Bisaccia (AV)

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